
Distinzione tra nomine, incarichi e deleghe
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La parola “incarico” compare nelle definizioni di “dirigente” e di “preposto” (art.2 c.1 lett.d) ed e) D.Lgs.81/08). La presenza o meno dell’incarico formale rappresenta uno degli elementi che permettono di discriminare tra il dirigente/preposto di diritto e il dirigente/preposto di fatto. Secondo la Cassazione tali figure non vanno sovrapposte, infatti, “se per il primo è necessario, tra l’altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l’esecuzione dei lavori (cfr.art.2 cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n.22246).
Nel Titolo I il termine “nomina” viene utilizzato principalmente con riferimento al Medico Competente, all’RSPP, agli ASPP e agli addetti antincendio e al primo soccorso. In questo caso i soggetti diventano “tali”, cioè assumono determinati ruoli, in virtù della nomina stessa. Prima che un certo soggetto venga nominato RSPP, Addetto primo soccorso etc da una specifica azienda egli, per tale azienda, non lo è. In sostanza, la nomina (così come richiamata nel testo del D.Lgs.81/08) “crea” un ruolo che, precedentemente, il soggetto nominato non aveva.
La delega si distingue nettamente dagli incarichi e dalle nomine. La Cassazione ha spesso ribadito tali distinzioni, infatti, una sentenza del 2022 ricorda che “la Suprema Corte di Cassazione a S.U. ha avuto modo di rimarcare che “è diffusa l’opinione che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto.” “la delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato.” “la delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2022 n.34943). La Corte ricorda inoltre che “in ogni caso la delega di cui all’art.16 d.lgs.81/2008 deve possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per iscritto.”



