
Inserire un link per disiscriversi non rende lecito l’invio di e-mail pubblicitarie senza consenso
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Il Garante privacy ha sanzionato per 10mila euro una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari.
La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l’invio delle e-mail era diretto a diversi professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse.
L’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito esclusivamente con il consenso del contraente o utente, essendo ammessa come unica deroga il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.
Nel caso in esaminato dal Garante tale deroga non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.
Dall’istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso.
Il Garante ha sottolineato che l’utilizzo del link inserito in calce alla mail per disiscriversi non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell’e-mail ad essere illecito.



